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Whistleblowing

 

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)», disciplina la “protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

Il segnalante è colui il quale segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Possono essere segnalati solo comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato

Le segnalazioni possono avvenire mediante:
·
canale interno, in forma scritta tramite la piattaforma di cui alla presente sezione, ovvero in forma orale mediante incontro diretto con il RPCT;
· canale esterno (ovvero all'ANAC, nei casi previsti dal D. Lgs.24/2023);
· divulgazione pubblica tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (si rinvia al d.lgs. n. 24/2023);
· denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (si rinvia al d.lgs. n. 24/2023).

In questa sezione si potrà inviare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'A.O.U. Federico II una segnalazione di whistleblowing.



Segnalazione Illeciti

Il dipendente che segnala illeciti,
oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità,
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito