testata per la stampa della pagina
 
 
cartella clinica

Cartelle cliniche anni 2013-2023
E' possibile pagare e prelevare le Cartelle cliniche relative agli anni 2013-2023 sulla piattaforma CDS utilizzando l'autenticazione tramite spid.
Accedi 

(l'accesso con Spid ai provider InfocertID e TeamSystemID è momentaneamente sospeso da AGID)

 

Cartella clinica

DOVE E COME RICHIEDERE LA CARTELLA CLINICA
La richiesta può essere fatta nelle modalità seguenti:
1)
Per le cartelle cliniche anni 2013-2023 
E' possibile richiedere, pagare e prelevare on line le Cartelle cliniche relative agli anni 2013-2023 utilizzando l'autenticazione tramite spid.
 Accedi (l'accesso con Spid ai provider InfocertID e TeamSystemID è momentaneamente sospeso da AGID)

2) 
Presso le strutture dove è avvenuto il ricovero compilando il modello di richiesta (modello A) e allegando la ricevuta di pagamento della quota prevista per il rilascio di copia di cartella o immagini diagnostiche .
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente :
a) presso i Totem
b) a mezzo posta raccomandata in contrassegno;
c) a mezzo bonifico bancario intestato all’AOU Federico sul codice IBAN indicando il codice fiscale e la causale. 
Modello richiesta  - Tariffario 

3)

Attraverso il portale web alla voce Cartella Clinica
allegando scansione dei documenti e ricevuta del versamento di 15€

QUANDO E DOVE RITIRARE  
il rilascio della copia della cartella clinica, avverrà presso le strutture dove è avvenuto il ricovero, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta.   

CHI PUÒ RICHIEDERLA 
▪       Il paziente stesso maggiorenne o minorenne emancipato (ex art. 390 C.C., “minore coniugato”) 
▪       Persona diversa dal paziente interessato dietro  presentazione di:
       - delega firmata dal paziente  e della copia di un suo documento 
       - documento di riconoscimento del delegato 
▪       I legittimi eredi o testamentari o legittimari, così come previsti dagli artt. 536 e ss c.c; 
▪       I genitori di figli minori (esercenti la potestà genitoriale, affidatari, non affidatari e non esercenti ma titolari della potestà genitoriale), ai tutori; 
▪       Il curatore di paziente inabilitato, previa esibizione di documentazione probatoria e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti lo status di curatore; 
▪       Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ed al legale rappresentante di altro Ospedale e Casa di Cura diversi da quelli presso i quali la documentazione sanitaria è conservata, qualora il paziente si trovi in esso ricoverato e sia necessario acquisire dati utili al trattamento dello stato morboso in atto, quindi per finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica del paziente 
▪       il medico di base, che ha in cura il paziente, con esplicitazione nella richiesta di tale sua qualità (quale soggetto “titolare”, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs.196/03), 
▪       Per le altre categorie: organi giudiziari (P.M., G.I.P., Pretore, Nuclei di Polizia giudiziaria), INPS, INAIL, Compagnie di Assicurazione, Patronati, ecc. leggere nel regolamento


L'accesso alla documentazione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II è stato approvato con delibera n. 440 del 11/05/2022