Cartelle cliniche anni 2013-2023
E' possibile pagare e prelevare le Cartelle cliniche relative agli anni 2013-2023 sulla piattaforma CDS utilizzando l'autenticazione tramite spid.
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DOVE E COME RICHIEDERE LA CARTELLA
CLINICA
La richiesta può essere fatta nelle modalità seguenti:
1)
Per le cartelle cliniche anni 2013-2023
E' possibile richiedere, pagare e prelevare on line le Cartelle cliniche relative agli anni 2013-2023 utilizzando l'autenticazione tramite spid.
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2)
Presso le strutture dove è avvenuto il
ricovero compilando il modello di richiesta (modello A) e allegando la
ricevuta di pagamento della quota prevista per il rilascio di copia di
cartella o immagini diagnostiche .
Il pagamento dovrà essere
effettuato esclusivamente :
a) presso i Totem
b) a mezzo posta raccomandata in
contrassegno;
c) a mezzo bonifico bancario intestato all’AOU Federico sul
codice IBAN indicando il codice fiscale e la
causale.
Modello richiesta - Tariffario
3)
Attraverso il portale web alla voce Cartella Clinica
allegando scansione dei documenti e ricevuta del versamento di 15€
QUANDO E DOVE RITIRARE
il rilascio della copia della cartella clinica, avverrà presso le strutture dove è avvenuto il ricovero, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta.
CHI PUÒ RICHIEDERLA
▪ Il paziente stesso maggiorenne o minorenne emancipato (ex art. 390 C.C., “minore coniugato”)
▪ Persona diversa dal paziente interessato dietro presentazione di:
- delega firmata dal paziente e della copia di un suo documento
- documento di riconoscimento del delegato
▪ I legittimi eredi o testamentari o legittimari, così come previsti dagli artt. 536 e ss c.c;
▪ I genitori di figli minori (esercenti la potestà genitoriale, affidatari, non affidatari e non esercenti ma titolari della potestà genitoriale), ai tutori;
▪ Il curatore di paziente inabilitato, previa esibizione di documentazione probatoria e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti lo status di curatore;
▪ Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ed al legale rappresentante di altro Ospedale e Casa di Cura diversi da quelli presso i quali la documentazione sanitaria è conservata, qualora il paziente si trovi in esso ricoverato e sia necessario acquisire dati utili al trattamento dello stato morboso in atto, quindi per finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica del paziente
▪ il medico di base, che ha in cura il paziente, con esplicitazione nella richiesta di tale sua qualità (quale soggetto “titolare”, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs.196/03),
▪ Per le altre categorie: organi giudiziari (P.M., G.I.P., Pretore, Nuclei di Polizia giudiziaria), INPS, INAIL, Compagnie di Assicurazione, Patronati, ecc. leggere nel regolamento
L'accesso alla documentazione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II è stato approvato con delibera n. 440 del 11/05/2022