Tirocini extrarete AOU_FII
ATTIVITA’ EXTRA RETE PROFESSIONALIZZANTE
DEL PERSONALE MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
PRESSO L’A.O.U. FEDERICO II, QUALE SOGGETTO OSPITANTE


(ai sensi del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 allegato 1 e ss.mm.ii.)

 


  GUIDA
INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE OSPITANTE
STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI TIPO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE
BOZZA DI CONVENZIONE
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE
ATTIVITA' A CURA DELL'U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI

L’U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI DELL’A.O.U. provvede all’istruttoria dell’istanza, a conclusione della quale predispone l’atto deliberativo, trasmettendolo unitamente alla convenzione agli Organi competenti, ai fini dell’approvazione.
La suddetta U.O.C., in seguito all’approvazione, provvede a trasmettere la deliberazione con allegata la convenzione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Azienda (Ente Ospitante):
      ● all’Ateneo (Ente Promotore)
      ● al Tutor dell’A.O.U. Federico II (Ente Ospitante)
e p.c.
      • al Direttore del DAI di afferenza della Sede dell’attività formativa fuori rete
      • alla Direzione Sanitaria
L’U.O.C. Gestione Affari Generali dell’A.O.U. provvede, inoltre, ai fini degli adempimenti di competenza previsti dal D.Lg.vo 81/08 in materia di Sorveglianza Sanitaria, a comunicare l’inizio dell’attività formativa:
      • al DAI di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia dell’A.O.U. Federico II (Ente Ospitante)
e p.c
      • al Tutor dell’A.O.U. Federico II (Ente Ospitante)
      • al Direttore del DAI di afferenza della Sede Ospitante dell’attività formativa fuori rete
      • al Medico in formazione extra rete formativa (all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso comunicato)
      • alla Direzione Sanitaria




Il periodo di svolgimento dell'attività formativa fuori della rete può partire solo in seguito all'autorizzazione da parte dell’Ente Ospitante e, dunque, al completamento dell’istruttoria sopra descritta.


Si fa presente che in caso di necessità di un eventuale prolungamento della durata dell’attività extra rete formativa (entro il termine massimo di 18 mesi complessivi) è necessario ripetere l’iter sopra descritto, con richiesta da inoltrarsi, quindi, con congruo anticipo.