ATTIVITA’
EXTRA RETE PROFESSIONALIZZANTE
DEL PERSONALE MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
PRESSO L’A.O.U. FEDERICO II, QUALE SOGGETTO OSPITANTE
(ai sensi del D.I. n. 402 del
13 giugno 2017 allegato 1 e ss.mm.ii.)
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GUIDA |
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INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE OSPITANTE |
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STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI TIPO INDIVIDUALE
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE |
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BOZZA DI CONVENZIONE |
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TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE |
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ATTIVITA' A CURA DELL'U.O.C. GESTIONE
AFFARI GENERALI
L’U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI DELL’A.O.U. provvede all’istruttoria
dell’istanza, a conclusione della quale predispone l’atto deliberativo,
trasmettendolo unitamente alla convenzione agli Organi competenti,
ai fini dell’approvazione.
La suddetta U.O.C., in seguito all’approvazione, provvede a trasmettere
la deliberazione con allegata la convenzione, firmata digitalmente
dal legale rappresentante dell’Azienda (Ente Ospitante):
● all’Ateneo (Ente Promotore)
● al Tutor dell’A.O.U. Federico II (Ente Ospitante)
e p.c.
• al Direttore del DAI di afferenza della Sede
dell’attività formativa fuori rete
• alla Direzione Sanitaria
L’U.O.C. Gestione Affari Generali dell’A.O.U. provvede, inoltre,
ai fini degli adempimenti di competenza previsti dal D.Lg.vo 81/08
in materia di Sorveglianza Sanitaria, a comunicare l’inizio dell’attività
formativa:
• al DAI di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione
e Dermatologia dell’A.O.U. Federico II (Ente Ospitante)
e p.c
• al Tutor dell’A.O.U. Federico II (Ente Ospitante)
• al Direttore del DAI di afferenza della Sede
Ospitante dell’attività formativa fuori rete
• al Medico in formazione extra rete formativa
(all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso comunicato)
• alla Direzione Sanitaria
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Il periodo di svolgimento dell'attività formativa fuori della
rete può partire solo in seguito all'autorizzazione da parte
dell’Ente Ospitante e, dunque, al completamento dell’istruttoria
sopra descritta.
Si fa presente che in caso di necessità di un eventuale prolungamento
della durata dell’attività extra rete formativa (entro il
termine massimo di 18 mesi complessivi) è necessario ripetere
l’iter sopra descritto, con richiesta da inoltrarsi, quindi,
con congruo anticipo. |
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