Tirocini extrarete AOU_FII
ATTIVITA’ EXTRA RETE PROFESSIONALIZZANTE
DEL PERSONALE MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
PRESSO L’A.O.U. FEDERICO II, QUALE SOGGETTO OSPITANTE


(ai sensi del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 allegato 1 e ss.mm.ii.)

 


  GUIDA
INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE OSPITANTE
STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI TIPO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE

Il processo di attivazione dell’attività extra rete formativa a favore del medico in formazione specialistica presuppone l’esistenza di una convenzione individuale tra l’Ateneo (Soggetto Promotore) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (Soggetto Ospitante).

L’iter prevede:
1) Il medico in formazione deve presentare alla Scuola di Specializzazione di appartenenza la richiesta di svolgimento dell’attività extra rete formativa professionalizzante (durata massima di 18 mesi per tutta la durata legale del corso).

2) La Scuola di Specializzazione, qualora il Soggetto Ospitante non rientri tra gli enti già convenzionati per lo svolgimento di stage fuori rete formativa, deve portare in approvazione la proposta di convenzione individuale in Consiglio e in caso di parere favorevole di quest’ultimo, presentare istanza formale alla Struttura Ospitante per redigere la bozza di convenzione individuale.

3) La Scuole di Specializzazione invia al Direttore Generale, quale legale rappresentante dell’A.O.U. (Ente Ospitante), tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: aou.protocollo@pec.it, la proposta di convenzione individuale, allegando bozza di convenzione e progetto formativo.

BOZZA DI CONVENZIONE
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE
ATTIVITA' A CURA DELL'U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI



Il periodo di svolgimento dell'attività formativa fuori della rete può partire solo in seguito all'autorizzazione da parte dell’Ente Ospitante e, dunque, al completamento dell’istruttoria sopra descritta.


Si fa presente che in caso di necessità di un eventuale prolungamento della durata dell’attività extra rete formativa (entro il termine massimo di 18 mesi complessivi) è necessario ripetere l’iter sopra descritto, con richiesta da inoltrarsi, quindi, con congruo anticipo.